15 Giu 2026

La responsabilità dei produttori si estende

È appena entrata in vigore la direttiva che regola la filiera del tessile. Le aziende e i gestori dei rifiuti sono chiamati a seguire un approccio ecosostenibile

intervista a MARA CHILOSI

La responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer Responsibility) è uno strumento, disciplinato in generale dagli artt. 8 e 8-bis della Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) e, relativamente a talune filiere specifiche (ad es. rifiuti di imballaggio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di batterie), dalle normative di riferimento, in base al quale il produttore (inteso come l’operatore che effettua la prima immissione sul mercato nazionale) è responsabile della gestione a fine vita dei propri prodotti quando divengono “rifiuto”, proporzionalmente alle proprie quote di immesso sul mercato. Tale responsabilità, che costituisce attuazione del più generale principio “chi inquina paga”, si traduce nell’obbligo, per il produttore, di finanziare e organizzare (o soltanto finanziare) la raccolta differenziata dei rifiuti e l’avvio a trattamento degli stessi nel rispetto della “gerarchia” normativamente stabilita, costituendo sistemi individuali o collettivi operanti sull’intero territorio nazionale (i cosiddetti PRO). La finalità ultima di questa forma di responsabilità è quella di incentivare il produttore ad un approccio “ecosostenibile”, sin dalla fase di progettazione dei propri prodotti, in modo da allungare il ciclo di vita degli stessi e da rafforzarne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Attraverso l’imposizione di un “eco contributo” al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti, si mira inoltre a sensibilizzare maggiormente l’utilizzatore finale su tali aspetti.
La Direttiva 2025/1892/UE introduce la responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, segnatamente per i capi di abbigliamento, gli accessori, i tessili per la casa e la pelletteria. Gli Stati membri potranno decidere di includere nel campo di applicazione anche i materassi. Questa riforma si inserisce nell’ambito di una strategia più ampia riguardante l’industria tessile, che l’Unione europea ha identificato come “ad alta intensità di risorse” e che è conseguentemente oggetto di un pacchetto di misure a largo raggio tese a promuovere la “transizione verde” del settore.

Quando è prevista l’entrata in vigore?
La Direttiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2025 e gli Stati membri hanno termine fino al 17 giugno 2027 per attuarla. I regimi EPR dovranno essere istituiti entro il 17 aprile 2028. Per le microimprese, che occupano meno di dieci dipendenti e hanno un bilancio annuo che non supera i due milioni di euro, è prevista una “moratoria” sino al 17 aprile 2029.

Che cosa prevede, in sintesi?
La disciplina introduce la responsabilità estesa a carico dei “produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri”, intesi come gli operatori (fabbricanti, importatori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche) che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, immettono sul mercato nazionale in cui sono stabiliti, con il proprio nome o marchio di fabbrica, prodotti tessili (è il caso del fabbricante italiano, del brand che fa fabbricare da terzisti prodotti a proprio marchio, o, ancora, del titolare di una private label); importano e immettono sul mercato nazionale prodotti tessili fabbricati in un altro Paese (è il caso, ad esempio, del distributore che importa prodotti fabbricati all’estero); vendono prodotti tessili mediante contratti a distanza direttamente all’utilizzatore finale (è il caso della vendita online diretta tra operatore stabilito in un altro Paese e consumatore finale).
Non sono invece considerati produttori gli operatori dell’usato e i sarti e confezionisti “su misura”. I produttori dovranno coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti tessili, alla loro selezione finalizzata al riutilizzo e al successivo trattamento (riciclaggio e recupero di altro tipo, con una preferenza per il riciclaggio “fibra a fibra”), nonché mettere in atto azioni di prevenzione, di ricerca e sviluppo, di comunicazione.
Ciascuno Stato membro dovrà definire gli obiettivi di raccolta differenziata nel tempo e potrà prevedere un contributo dei produttori alla copertura dei costi per i rifiuti prodotti dalle imprese sociali e per i rifiuti non raccolti in modo differenziato, naturalmente nell’ambito di una disciplina che tenga in considerazione le peculiarità nazionali del sistema complessivamente inteso. Va sottolineato che la Direttiva individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti su cui incombe il compito di organizzare il sistema di raccolta dei rifiuti tessili, in collaborazione con i gestori della raccolta urbana e con le imprese sociali, con i distributori, con gli operatori privati, e incentiva le raccolte volontarie e selettive. Il recepimento italiano della Direttiva dovrà dunque porre le basi per una trasformazione progressiva della filiera esistente.
Una disposizione interessante è quella che prevede che tutti i “soggetti pertinenti” siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, vale a dire produttori e loro PRO, gestori di rifiuti pubblici e privati, autorità locali (Comuni e gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani), operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, enti del terzo settore (imprese sociali, che, nel campo tessile, sono particolarmente presenti e che sono perciò tutelati dalla Direttiva). Nel nostro Paese, questa “cabina di regia” sarà ragionevolmente individuata in un Centro di coordinamento, a cui dovranno aderire i PRO, il quale stipulerà accordi di programma con i diversi stakeholder. I PRO dovranno ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità competente individuata dagli Stati membri (in Italia, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Ulteriori disposizioni degne di nota sono quelle volte a responsabilizzare i marketplace rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti tessili attraverso le proprie piattaforme, in modo da contrastare il cosiddetto free-riding, vale a dire l’evasione, e a introdurre una “ecomodulazione” del contributo ambientale che penalizzi i prodotti tessili a maggior impatto ambientale, premiando invece quelli ecosostenibili. La finalità è quella di contrastare il fenomeno del fastfashion. Una particolare attenzione è inoltre riservata alle spedizioni all’estero di prodotti tessili usati idonei al riutilizzo e alla relativa tracciabilità, in modo da evitare pratiche illecite che mascherino spedizioni di rifiuti. Sono infine individuati obblighi di registrazione e di rendicontazione a carico dei produttori e/o delle loro organizzazioni, nonché obblighi di informazione e di comunicazione.

Le imprese italiane sono pronte?
Ritengo che le imprese italiane siano pronte, in quanto, nel nostro Paese, si sta lavorando all’introduzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile da oltre tre anni, su iniziativa delle Associazioni di categoria della manifattura tessile, che hanno visto nella EPR uno strumento di “politica industriale” per preservare e accrescere la competitività del settore e sostenerne la transizione verde. Si sono già costituiti vari Consorzi su base volontaria e sono stati posti in consultazione diversi testi di normazione nazionale, con un acceso dibattito pubblico sull’argomento. Anzi, l’auspicio da molti condiviso è che il recepimento italiano avvenga in tempi più stretti rispetto a quelli concessi dalla Direttiva, anche in considerazione del fatto che il settore è economicamente in crisi e che le risorse dell’EPR possono risollevare la situazione.

Ritiene che l’anno supplementare previsto per l’adeguamento delle microimprese sia opportuno e sufficiente?
A mio parere l’inclusione delle microimprese nel campo di applicazione di questa normativa è opportuna, posto che, soprattutto in Italia, il tessuto imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza di micro e piccole imprese e l’eventuale esclusione delle stesse, inizialmente ipotizzata, avrebbe frustrato gli scopi ultimi dell’intervento.
Nondimeno, un’entrata in vigore progressiva e la concessione di un tempo maggiore alle microimprese per l’adeguamento, così come l’introduzione di semplificazioni nell’ambito del recepimento nazionale della Direttiva dedicate a questa tipologia di operatori, sono misure opportune per consentire al sistema di strutturarsi adeguatamente.

Mara Chilosi è avvocato del Foro di Milano, esperta in materia di gestione dei rifiuti, scarichi idrici, autorizzazioni ambientali e inquinamento.

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